Tutela della privacy

Informativa ex art. 13 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR)

Spettabile Cliente,
i dati personali che comunichi a DI MARTINO SPA attraverso la registrazione su www.dimartino.it (“Sito”) sono informazioni necessarie al fine di:
• accedere alla sezione riservata del Sito e l’acquisto dei prodotti;
• fornire il servizio di assistenza clienti e rispondere ad ogni tua domanda;
• adempiere agli obblighi contrattuali inerenti alla vendita dei prodotti attraverso il Sito (emissione della conferma d’ordine, selezione dei prodotti, spedizione dei prodotti, emissione della fattura, servizio post vendita ecc.);
• rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni o al messaggio inviato attraverso il modulo di contatto presente sul Sito;
• ricevere, se richieste, promozioni e informazioni in merito ai nostri prodotti e attività.

Il trattamento è basato sul tuo consenso per le finalità suindicate: i dati sono forniti da parte tua su base volontaria e il trattamento da parte di DI MARTINO SPA è necessario per rispondere alla tua richiesta di informazioni e svolgere ogni attività inerente alla vendita dei prodotti selezionati. In caso di mancato conferimento dei dati o in caso di dati incompleti, DI MARTINO SPA non potrà emettere la conferma d’ordine e consegnare il prodotto selezionato o in ogni caso completare le attività suelencate.
Il trattamento è effettuato presso la sede di DI MARTINO SPA solamente da incaricati e tecnici che svolgono specifiche mansioni inerenti alla vendita dei prodotti attraverso il Sito o da soggetti terzi che non sono dipendenti di DI MARTINO SPA quali fornitori, spedizionieri e società di logistica, banche, assicurazioni, consulenti, nei limiti delle finalità di cui sopra.
I tuoi dati non saranno diffusi né trasferiti verso paesi terzi.
I dati saranno trattati per il periodo di tempo necessario in relazione alle finalità di cui sopra e conservati per un periodo di 10 anni dalla data di consegna per ragioni legali e fiscali in applicazione della normativa italiana.

Diritti dell’interessato
Hai il diritto di:
• ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali, anche ove non ancora registratati, e la loro comunicazione in una forma intellegibile;
• ottenere indicazioni sull’origine dei dati, sulle finalità e modalità di trattamento, sulla logica applicata al trattamento, sugli estremi identificativi del titolare e dei soggetti ai quali i dati sono comunicati;
• ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e la cui conservazione non sia necessaria in relazione alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
• revocare il consenso in ogni momento, senza pregiudizio per la legittimità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;
• proporre reclamo ad un'autorità di controllo.
Per l’esercizio dei diritti sopra indicati puoi inviare una mail all’indirizzo: gdpr@dimartino.it

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è DI MARTINO SPA con sede legale in Via Pavane, 1 – 36065 Mussolente (VI), C.F. e P.IVA 02647260245.
Telefono: +39 0424 8788



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Informativa Whistleblowing



Informativa ex art. 13 e 14 GDPR sul trattamento dei dati personali nell’ambito delle segnalazioni whistleblowing


DI MARTINO SPA, consapevole dell’importanza dell’attivazione di adeguati canali di segnalazione al fine di tutelare l’integrità dell’Azienda e garantire il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza, anche nei confronti dei terzi, nell’esercizio delle attività aziendali, ha provveduto ad attivare appositi canali di segnalazione aziendali in conformità al D.Lgs. n. 24/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937.

Con la presente Informativa DI MARTINO SPA intende promuovere la più ampia diffusione presso tutti i Destinatari di ogni informazione utile sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sia interne che esterne.

CHI PUÒ FARE LA SEGNALAZIONE
Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo aziendale in qualità di:
• lavoratori subordinati;
• lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Azienda;
• liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l’Azienda;
• volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’Azienda;
• azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l’Azienda,
anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fase precontrattuali ovvero durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

QUALI COMPORTAMENTI POSSONO ESSERE SEGNALATI
Costituiscono Segnalazioni Rilevanti le segnalazioni aventi ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Azienda di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e che consistono in:
 illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, come frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione;
 atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché in materia di imposte sulle società, libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
 atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea nei settori sopra indicati. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le c.d. pratiche abusive che contravvengono alla tutela della libera concorrenza (adozione di prezzi predatori, sconti target, vendite abbinate, etc.).

Sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina le segnalazioni legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate oppure ad aspetti di vita del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l’attività aziendale e/o professionale.
Sono altresì escluse le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni già totalmente di dominio pubblico, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio) oppure pretestuose, diffamatorie, calunniose o volte esclusivamente a danneggiare il segnalato.
Le suddette “segnalazioni escluse” non sono, pertanto, considerate segnalazioni whistleblowing e, quindi, l’azienda le tratterà secondo i propri regolamenti aziendali interni, se esistenti.

CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE
Al fine di consentire un’adeguata attività di verifica, è necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la ricostruzione del fatto e all’accertamento della fondatezza di quanto segnalato. In particolare, dovranno essere indicati:
• I dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita) e nel caso di incontro diretto, un recapito ove ricevere l’avviso di ricevimento della segnalazione e i successivi riscontri, nonché eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti;
• le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
• le generalità o altri elementi che consentano di identificare l‘eventuale soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;
• eventuali documenti allegati;
• eventuali soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Nel caso di ricezione di segnalazioni anonime, si specifica che le stesse, solo qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, saranno considerate e trattate quali segnalazioni ordinarie pur con le medesime procedure interne previste per le segnalazioni whistleblowing.

CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA
Per consentire la trasmissione di Segnalazioni scritte e orali, l’Azienda, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, attiva e mantiene aperti i seguenti canali di segnalazione:
a) Canale per le segnalazioni in forma scritta:
I. Piattaforma Online EQS INTEGRITY LINE - dimartino.integrityline.com
b) Canale per le segnalazioni in forma orale:
I. Piattaforma Online EQS INTEGRITY LINE - dimartino.integrityline.com

Ove richiesto dal segnalante, è possibile fissare un incontro diretto con il Gestore del Canale. L’incontro diretto è tenuto esclusivamente dal Gestore del Canale con modalità riservate e mediante la redazione della scheda di segnalazione.
DI MARTINO SPA, nel pieno rispetto del Decreto Whistleblowing, garantisce che i canali di cui sopra assicurano la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
La gestione del canale di segnalazione è affidata ad un Comitato Whistleblowing composto dall’EDP Manager e dal Responsabile QSA (il “Gestore del Canale”).
Qualora il Gestore del Canale versi in conflitto di interessi, in quanto soggetto segnalante, segnalato o persona coinvolta dalla segnalazione, darà seguito all’obbligo di cui al punto 5.1. a) che segue (avviso di ricevimento), trasmetterà senza ritardo la segnalazione al Comitato Whistleblowing e si asterrà da ogni attività e la segnalazione sarà gestita dal componente (componenti) che non versa in conflitto; qualora entrambi i componenti del Comitato Whistleblowing versino in stato di conflitto, la segnalazione verrà gestita dal Collegio Sindacale. Tale disposizione si applica anche in caso il conflitto emerga durante il trattamento della segnalazione, con effetto da tale momento.

PROCEDURE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
Il Gestore del Canale, ricevuta la segnalazione, svolge le seguenti attività:
 rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
 mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
 da diligente seguito alle segnalazioni ricevute attivando i soggetti incaricati per la gestione della segnalazione;
 fornisce un riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Tale riscontro può avere anche natura interlocutoria, qualora l’istruttoria non sia ancora terminata. Terminata l’istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al segnalante.
Per l’adeguato trattamento della segnalazione, potranno essere coinvolti soggetti interni o esterni, in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste, che non versino in conflitto d’interessi e che saranno comunque vincolati agli obblighi di riservatezza previsti dalla norma.
All’esito dell’istruttoria, se la segnalazione risulta fondata, il Gestore del canale di segnalazione si rivolgerà agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti ai fini dell’attivazione di azioni preventive, correttive o disciplinari nei confronti del segnalato.

IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO (ANAC)
Per poter ricorrere al canale di segnalazione istituito da ANAC, devono sussistere alcune condizioni. In particolare, il segnalante può adire alla procedura esterna soltanto se ricorre una delle seguenti condizioni: nel suo contesto lavorativo il canale aziendale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme al D.Lgs. n. 24/2023; ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Al medesimo canale possono essere segnalate eventuali ritorsioni subite.
Vedasi www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

I dati saranno trattati in conformità a quanto previsto dal GDPR n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 24/2023.
Vedasi Privacy Whistleblowing tutela della privacy